Adempimenti Siti Web
Crediamo di farvi cosa gradita riportando qui di seguito le principali norme riguardanti i Siti Web.
DPR 404
Il DPR 404 del 5 ottobre 2001 ha modificato in senso ampliativo quanto previsto dal DPR 633/72, prescrivendo che ogni attività con fini di lucro che apre un sito Web ha l’obbligo di introdurre il numero della partita IVA già nella home page.
La disposizione implica in sostanza che non basta inserire l’anagrafica dell’azienda in qualche sottopagina annidata, ma deve essere ben presente già nella pagina di apertura del sito.
Inoltre, come recita la Risoluzione 60 di maggio 2006 della Agenzia delle Entrate, «il numero di Partita IVA, attribuito dagli Uffici dell’Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, deve essere indicato nella home-page del sito Web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico».
La novità è che sono iniziate a fioccare delle multe ad alcune aziende che invece non si sono attenute a questa normativa, per ignoranza o per semplice negligenza.
Non si tratta di multe milionarie, per fortuna dei proprietari dei siti inadempienti, dal momento che la sanzione oscilla tra i 258 e i 2.065 euro, definita nel d.lgs. 472/1997. Ciononostante è più che opportuno verificare la condizione del proprio sito Web aziendale per assicurarsi che non ci si esponga al rischio di impinguare ulteriormente il legittimo prelievo esercitato dall’Agenzia delle Entrate anche a causa di distrazioni o di superficialità.
Art. 2250 Codice Civile. Normative per la pubblicazione
Indicazioni obbligatorie sui siti web. Art. 2250 del Codice Civile
Segnaliamo che in base alla Normativa Comunitaria e più precisamente la legge 88 del 2009, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2998, sul Supplemento Ordinario vengono disposti alcuni obblighi in più in materia di inormazioni e indicazioni negli atti e nella corrispondenza, per le società di capitale.
Per essere più precisi, sono state introdotte modifiche, in base agli obblighi comunitari, all’art. 2250 del Codice Civile, secondo cui:
Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza.
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188]devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d’iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto (1).
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana (1).
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).
(1) Comma aggiunto ex art. 42, c. 1, l. 7-7-2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).
Detto ciò, si evince che sono obbligatorie alcune modifiche sui siti web da parte delle società di capitale, che dovranno pertanto evidenziare o meglio riportare le seguenti informazioni:
- La sede sociale
- Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società
- Il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio depositato
- Lo stato di liquidazione, se effettivamente in corso
- L’eventuale dichiarazione di società a socio unico (Srl a Socio Unico, ad esempio)
SOCIETA' - NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI IMPOSTI DALLA LEGGE COMUNITARIA 2008
Il 14 luglio 2009 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161, la Legge comunitaria 2008 - L. n.88/09 – che recepisce una serie di obblighi comunitari.
Tra gli adempimenti già in vigore al 29 luglio, si segnalano le novità introdotte con l’art. 42, che prevede alcune modifiche agli artt. 2250 e 2630 dl Codice Civile.
In particolare, sono stati introdotti:
GLI ADEMPIMENTI IN VIGORE |
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Informazioni oggetto di pubblicità negli atti , nella corrispondenza e nei SITI WEB delle società
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Le sanzioni
La legge prevede l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 2630 codice civile per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese,
con un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.
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