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Realiziamo siti di aste al ribasso aste al ribasso sullo stile di asteclick o astefree. Web agency - Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Web agency è un termine relativamente nuovo, nato per identificare aziende con una conoscenza approfondita di tutto ciò che riguarda il web: dal design, programmazione e promozione dei siti web alla progettazione e realizzazione di complesse web applications. La Web agency offre servizi che riguardano: la scelta e l’acquisto di un dominio lo spazio su server, la realizzazione di pagine web ed il loro aggiornamento, la realizzazione di siti web statici o dinamici, la promozione dei siti web su internet e il posizionamento degli stessi sui motori di ricerca più importanti. La Web agency cura la gestione di un progetto web organizzando il gruppo di lavoro più adeguato all’esigenza attingendo a risorse interne o esterne all’azienda. Il Project Manager o Web Manager è il capo progetto, garantisce l’assolvimento del contratto, coordina le risorse allocate al progetto, interfaccia il committente e la direzione della società titolare del progetto; tipicamente il capo progetto è un consulente. Il webdesigner, secondo la definizione accademica è il progettista, colui che progetta il sito nel suo complesso, indicando la struttura generale, definendo l’idea e il layout, animazione, grafica e l’albero principale di navigazione. Normalmente occupa la posizione di capo progetto quando non è presente questa figura, interfacciandosi con il cliente e coordinando il gruppo di lavoro. Il web-programmer, traduce le specifiche del web designer preparando le pagine modello “template” per le diverse parti del sito che integra con appositi script, codifica le parti dinamiche per l’interazione con l’utente e la base dati “database”. Il Web Architect è presente in grossi team per la produzione di sofisticate web application, il suo compito è collaborare con il web designer nelle fasi progettuali. In particolare si occupa di definire in dettaglio l’architettura sistemistica dell’intera struttura. Il Grafico è colui che, su specifiche date dal designer o, propone il layout delle pagine e la grafica. Il ruolo del grafico è trasmettere al visitatore, attraverso le immagini, le emozioni oggetto della comunicazione. E’ compito del grafico realizzare i bottoni, le icone e, molte volte, le animazioni. L’Editore di Contenuti trasforma gli appunti forniti da chi conosce la materia specifica, in testo scritto nel linguaggio di chi si presume sarà il visitatore e nella forma che l’azienda ritiene necessaria per la tipologia di sito. Il webmaster è il gestore del sito, ha la responsabilità di, coordinare le eventuali attività di revisione, prendendovi eventualmente parte, curare l’aggiornamento delle informazioni. Spesso opera come consulente esterno per più imprese contemporaneamente. Il SEO (Search Engine Optimizer) è la persona che ha la responsabilità di dare visibilità al sito web, assicurandosi che vi sia il traffico e l’attinenza necessaria al raggiungimento degli obiettivi preposti. Il SEO interviene fin dalle fasi di progettazione e sviluppo assistendo il web designer, il grafico e lo sviluppatore. In molti casi interviene dopo che il sito è completato facendo modificare le pagine per ottimizzarle o usando insiemi esterni al sito. Il Localizzatore “più che traduttore”, è la persona specializzata nel trasformare un sito destinato per un mercato in uno rivolto ad un mercato differente. Occorre considerare i diversi schemi mentali e il differente simbolismo dei diversi paesi, la terminologia utilizzata per le ricerche sui motori e vari altri aspetti.
Al via il "sincrono"
Dal 28 settembre, il Registro .it consente la registrazione dei domini secondo le procedure sincrone.
Grazie al nuovo sistema, basato su protocollo standard EPP, l'utente finale non deve più inviare alcuna documentazione cartacea al Registro. Per registrare un nome a dominio .it in modalità sincrona, gli utenti devono rivolgersi a un Registrar accreditato: l'elenco è disponibile alla voce "Trova Registrar".
Il sistema sincrono affiancherà per due anni le tradizionali procedure asincrone. In quest'ultimo caso, gli utenti possono fare riferimento ai Maintainer, il cui elenco è consultabile alla voce "Trova Maintainer". Dopo anni di battaglie possiamo dire di essere finalmente arrivati al capolinea? Questo è quello che si può leggere nel nuovo sito del NIC:
Dal 28 settembre, il Registro .it consente la registrazione dei domini secondo le procedure sincrone.
Grazie al nuovo sistema, basato su protocollo standard EPP, l'utente finale non deve più inviare alcuna documentazione cartacea al Registro.
Per registrare un nome a dominio .it in modalità sincrona, gli utenti devono rivolgersi a un Registrar accreditato: l'elenco è disponibile alla voce "Trova Registrar".
Il sistema sincrono affiancherà per due anni le tradizionali procedure asincrone. In quest'ultimo caso, gli utenti possono fare riferimento ai Maintainer, il cui elenco è consultabile alla voce "Trova Maintainer".
Grazie a tutti coloro che hanno aiutato a divulgare.
Andate sulla nostra pagina template template per scegliere quello che maggiormente si adatta alle vostre esigenze. Progetti grafici e modelli di animazioni Flash facili da personalizzare. I templates possono essere utilizzati come base per lo sviluppo rapido di un sito web, di un negozio online, di un blog, di una galleria fotografica. Tutti sono completamente personalizzabili e disponibili per il download immediato. Ogni template include inoltre tante risorse: foto professionali libere da diritti, cliparts, fonts e sconti sui servizi offerti dai nostri web designer. Siamo anche alla radio, la nostra pubblicità vi fa guadagrare il 5% di sconto. Quando richiedete un preventivo specificate dove avete sentito la nostra pubblicità e avrete lo sconto su tutte le nostre realizzazioni.

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Crediamo di farvi cosa gradita riportando qui di seguito le principali norme riguardanti i Siti Web.


DPR 404

Il DPR 404 del 5 ottobre 2001 ha modificato in senso ampliativo quanto previsto dal DPR 633/72, prescrivendo che ogni attività con fini di lucro che apre un sito Web ha l’obbligo di introdurre il numero della partita IVA già nella home page.

La disposizione implica in sostanza che non basta inserire l’anagrafica dell’azienda in qualche sottopagina annidata, ma deve essere ben presente già nella pagina di apertura del sito.

Inoltre, come recita la Risoluzione 60 di maggio 2006 della Agenzia delle Entrate, «il numero di Partita IVA, attribuito dagli Uffici dell’Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, deve essere indicato nella home-page del sito Web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico».

La novità è che sono iniziate a fioccare delle multe ad alcune aziende che invece non si sono attenute a questa normativa, per ignoranza o per semplice negligenza.

Non si tratta di multe milionarie, per fortuna dei proprietari dei siti inadempienti, dal momento che la sanzione oscilla tra i 258 e i 2.065 euro, definita nel d.lgs. 472/1997. Ciononostante è più che opportuno verificare la condizione del proprio sito Web aziendale per assicurarsi che non ci si esponga al rischio di impinguare ulteriormente il legittimo prelievo esercitato dall’Agenzia delle Entrate anche a causa di distrazioni o di superficialità.

Art. 2250 Codice Civile. Normative per la pubblicazione

Indicazioni obbligatorie sui siti web. Art. 2250 del Codice Civile

Segnaliamo che in base alla Normativa Comunitaria e più precisamente la legge 88 del 2009, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2998, sul Supplemento Ordinario vengono disposti alcuni obblighi in più in materia di inormazioni e indicazioni negli atti e nella corrispondenza, per le società di capitale.
Per essere più precisi, sono state introdotte modifiche, in base agli obblighi comunitari, all’art. 2250 del Codice Civile, secondo cui:

    Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza.

    Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188]devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d’iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto (1).
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana (1).
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).
(1) Comma aggiunto ex art. 42, c. 1, l. 7-7-2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

Detto ciò, si evince che sono obbligatorie alcune modifiche sui siti web da parte delle società di capitale, che dovranno pertanto evidenziare o meglio riportare le seguenti informazioni:

  • La sede sociale
  • Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società
  • Il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio depositato
  • Lo stato di liquidazione, se effettivamente in corso
  • L’eventuale dichiarazione di società a socio unico (Srl a Socio Unico, ad esempio)
SOCIETA' - NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI IMPOSTI DALLA LEGGE COMUNITARIA 2008

Il 14 luglio 2009 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161, la Legge comunitaria 2008 - L. n.88/09 – che recepisce una serie di obblighi comunitari.

Tra gli adempimenti già in vigore al 29 luglio, si segnalano le novità introdotte con l’art. 42, che prevede alcune modifiche agli artt. 2250  e 2630 dl Codice Civile.

In particolare, sono stati introdotti:

GLI ADEMPIMENTI IN VIGORE

Informazioni oggetto di pubblicità negli atti , nella corrispondenza e nei SITI WEB delle società

  1. La sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del Registro delle imprese ove è iscritta  (per tutte le tipologie di società);
  2. Lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
  3. Lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").
  4. Il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);



Art. 2250
c.c.

Le sanzioni
La legge prevede l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 2630 codice civile per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese,
 con un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

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